Buone pratiche in periodo di COVID-19

CSM Care ha messo a punto un vademecum per i propri dipendenti che avessero domande o perplessità riguardo ai protocolli da adottare a casa e sul lavoro durante l’emergenza pandemica da COVID-19. 

Di seguito trovate le nostre indicazioni.

Casi positivi Asintomatici (10 giorni + tampone)
Le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un tampone tradizionale con esito negativo.

Casi positivi Sintomatici (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)
Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un tampone tradizionale con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

L’assenza di sintomi non include però la perdita di olfatto e gusto che possono durare a lungo anche dopo la guarigione.

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

L’assenza di sintomi non include però la perdita di olfatto e gusto che possono durare a lungo anche dopo la guarigione.

Contatti Stretti Asintomatici

I contatti stretti di casi positivi confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un tampone rapido o tradizionale negativo effettuato il decimo giorno.

Definizione di “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto

NON è un “Contatto Stretto” la persona che ha o ha avuto un contatto stretto con un contatto stretto, ovvero non c’è stato alcun contatto diretto con il caso confermato.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19:

L’alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PEDIATRA O MEDICO DI BASE
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PEDIATRA O MEDICO DI BASE, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il tampone e lo comunica all’ATS
ATS provvede all’esecuzione del tampone.
ATS si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
ATS provvede ad eseguire il tampone e si procede come indicato al paragrafo.

Se il tampone è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

  1. Che differenza c’è tra le cosiddette mascherine di comunità e le mascherine chirurgiche?
    Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

    Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2.

  2. Quali sono le caratteristiche che devono avere le mascherine di comunità?
    Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo confort.
  3. La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?
    Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina e per loro va posta attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro viso.
  4. È possibile lavare le mascherine di comunità?
    È possibile lavare le mascherine di comunità se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi. Le mascherine di comunità commerciali sono monouso o sono lavabili se sulla confezione si riportano indicazioni che possono includere anche il numero di lavaggi consentito senza che questo diminuisca la loro performance.
  5. Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria?
    Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l’utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici.
  6. Come smaltire le mascherine?
    • Se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti indifferenziati;  
    • se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, metterla in una busta e seguire le regole per il suo riutilizzo dopo apposito lavaggio.

Istruzioni per l’uso 

Prima di indossare la mascherina 

  • lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;  
  • indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna; 
  • posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento; 
  • accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è quella esterna);

Durante l’uso 

  • se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci; 
  • se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani; 
  • non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani; 

Quando si rimuove 

  • manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;
  • lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l’igiene delle mani con una soluzione alcolica;

Nel caso di mascherine riutilizzabili

  • procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina;
  • dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani.  

La quarantena Covid è considerata malattia, quindi con il diritto di accedere alla corrispondente prestazione previdenziale. La copertura Inps però scatta solo quado siamo in presenza di un provvedimento sanitario.

Dunque, a percepire il trattamento di malattia per quarantena, disposta dal Decreto «Cura Italia» (art. 26 comma 1), è il lavoratore contagiato o il soggetto posto in isolamento in quanto ha avuto un contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus, ma solo se certificato da una disposizione sanitaria. Quindi solo in casi di focolai o cluster che consiglino il certificato di malattia per i positivi ma anche per i congiunti.

Circostanza diversa è quella della cosiddetta quarantena spontanea che può condurre un lavoratore, autonomamente, solo in via precauzionale, all’isolamento in casa perché teme un contagio o di poter contagiare. «In questo caso – spiega Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – il lavoratore non ha diritto alla malattia in quanto non ci si trova in presenza di un provvedimento disposto da un operatore della sanità pubblica che certifichi questo stato».

Niente malattia per il lavoratore che risiede in un comune dove è stata disposta una ordinanza per limitare i movimenti o nel caso in cui l’azienda ha sede in una zona rossa. La prassi Inps ha infatti chiarito che, generalmente, non è possibile riconoscere il trattamento di malattia che spetta ai casi di quarantena e sorveglianza sanitaria disposti e certificati dalla ASL e dal medico di base. «In quest’ultimo caso – spiega Pasquale Staropoli – la soluzione per le aziende potrebbe essere quella di attingere per i propri lavoratori alla CIG Covid, specificatamente prevista dal legislatore per sopperire a questa impossibilità di rendere la prestazione, o in alternativa, prevedere lo smart working laddove possibile per mansione svolta».

Il lavoro agile rimane inibito nel caso di malattia vera e propria, per Covid-19 così come per altre patologie certificate dal medico. Infatti, in presenza di un accordo fra datore di lavoro e lavoratore per svolgere la prestazione in lavoro agile, se il lavoratore in quarantena continua a lavorare da casa non avrà diritto alla indennità di malattia.

La stessa disciplina andrà applicata ai lavoratori sottoposti a sorveglianza precauzionale perché soggetti fragili (art. 26, comma 2) che continuino a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In caso di quarantena, questi lavoratori non potranno continuare le loro mansioni a meno di non rinunciare all’indennità di malattia.

La possibilità di poter richiedere la specifica malattia non viene riconosciuta se il lavoratore è malato ma è destinatario di trattamenti di cassa integrazione, CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Il Ministero della Salute raccomanda di

Isolamento: separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

Quarantena: restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa per la durata del periodo di incubazione, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

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