- Rafforzata la figura del Preposto
- Sanzioni per i Datori di Lavoro Inadempienti
Con la Legge 215/21 di conversione del DL 146/2021 il Legislatore ha voluto dare un’ulteriore stretta alle aziende che non rispettano quanto contenuto nel D.Lgs 81/2008, comunemente noto come Testo Unico Sicurezza.
Un’importante novità riguarda la figura del Preposto che assume, molto più che in passato, un ruolo primario all’interno dell’organizzazione aziendale ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sono infatti state apportate modifiche agli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81/08).
Si ricorda che il Preposto è colui che sovrintende l’attività di altri lavoratori, anche in aziende di piccole dimensioni. A titolo esemplificativo: i capi reparto, i capi turno, i capi squadra di intervento presso terzi.
Il legislatore ha stabilito l’obbligo preventivo per il Datore di Lavoro (e per i Dirigenti ove presenti) di individuare, e formalmente nominare, il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’inadempienza del Datore di Lavoro è sanzionata penalmente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Alla nomina deve far seguito, obbligatoriamente, la frequenza di un corso di formazione inziale e dei successivi aggiornamenti periodici.
In caso di appalto/subappalto il Datore di Lavoro dell’appaltatore/subappaltatore ha l’obbligo di indicare espressamente al committente il nominativo del Preposto individuato.
Obblighi del Preposto :
Deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso in cui il Preposto rilevi delle non conformità da parte dei lavoratori in ordine alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro/Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non corretto e fornire le opportune indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, o di persistenza della inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informarne tempestivamente il Datore di Lavoro/Dirigenti.
Anche le inadempienze del Preposto sono sanzionate penalmente.
Da ultimo, viene demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate.
Ulteriori aspetti di rilievo ripresi dalla legge di conversione, anche se non nuovi, sono i seguenti:
- sospensione dell’attività lavorativa per irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- contrasto del lavoro irregolare.
Gli elementi di dettaglio di tali provvedimenti vi sono già stati comunicati a novembre 2021.