Il D.L. 48 2023 e la Sicurezza sul Lavoro

In data 04 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro che apporta, all’articolo 14, alcune modifiche al D. Lgs. n. 81/2008. Il decreto è entrato in vigore il 05 maggio u.s.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni:

Contratti di appalto – attività di cantiere – I componenti dell’impresa familiare […omissis], i lavoratori autonomi […omissis] oltre a dover utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 devono impiegare opere provvisionali (es. ponteggio) in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzatureChiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore (es. PLE, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo) deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore del lavoro o una autocertificazione del soggetto che prende a noleggio / in concessione in uso l’attrezzatura attestante l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.

Sorveglianza sanitaria – Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi indicati dal Testo Unico Sicurezza (come previsto fino ad ora) ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Il Medico Competente in occasione delle visite di assunzione richiede al lavoratore la cartella sanitaria che la precedente azienda deve aver rilasciato al lavoratore stesso. Il medico deve tener conto del contenuto della suddetta cartella sanitaria ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Il Medico Competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Formazione Datore di Lavoro – Il Datore di Lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari […omissis] provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro; qualora il Datore di Lavoro non provveda alla propria formazione di cui sopra, incorrerà in una sanzione penale che include l’arresto o l’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44.