La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge 19 novembre 2021 n. 165 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Qui di seguito Vi proponiamo alcuni punti salienti in relazione alle modifiche o alle integrazioni intervenute:
Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Compete all’utilizzatore dei lavoratori in somministrazione la verifica della certificazione verde Covid-19 o dell’eventuale esenzione, mentre il somministratore dovrà informare in proposito i lavoratori.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, ovvero per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.